Allegato›Titolo I
Art. 2
Denominazioni topografiche stradali
In vigore dal 1 lug 1959
Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:
centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;
Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;
Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;
Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;
Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;
corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;
Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;
Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;
Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;
Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;
Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano le strade o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;
Spartitraffico o isola: parte della carreggiata della quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;
Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;
Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;
Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;
Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;
Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-2