AllegatoTitolo I

Art. 2

Denominazioni topografiche stradali

In vigore dal 1 lug 1959
Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli; Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano le strade o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus; Spartitraffico o isola: parte della carreggiata della quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-2

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