Allegato›Titolo I
Art. 6
Tregge e slitte
In vigore dal 29 gen 1959
La circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.
La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-6