AllegatoTitolo I

Art. 6

Tregge e slitte

In vigore dal 29 gen 1959
La circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-6

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