AllegatoTitolo I

Art. 9

Competizioni sportive su strade

In vigore dal 29 gen 1959
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Per le gare di velocità l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali assistito da un rappresentante dello Automobile Club d'Italia se si tratti di gara automobilistica e della Federazione Motociclistica italiana se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale può modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumità pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gara di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola il divieto di transito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-9

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