AllegatoTitolo VCapo I

Art. 51

Posto di guida

In vigore dal 1 lug 1959
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di guida a destra. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-51

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