Allegato›Titolo V›Capo I
Art. 51
61 / 146Posto di guida
In vigore dal 1 lug 1959
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di guida a destra.
Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-51