Allegato›Titolo V›Capo I
Art. 52
Dati di identificazione
In vigore dal 1 lug 1959
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio.
I veicoli di tipo omologato in conformità dell' debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato.
Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'Ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ispettorato stesso.
Chiunque contraffà, altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio è punito con l'arresto da tre a sei mesi salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-52