AllegatoTitolo VCapo I

Art. 50

Pneumatici e sospensioni

In vigore dal 29 gen 1959
Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide. Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo