Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo III
Art. 27
Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni.
In vigore dal 6 gen 1959
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gestore è sostituito dall'impiegato all'uopo autorizzato dallo Ispettorato compartimentale, su designazione dello stesso gestore.
In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni del gestore, si applicano le disposizioni di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-27