Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo III
Art. 25
Vigilanza sulle vendite. Contrabbando.
In vigore dal 6 gen 1959
Il gestore vigila sull'andamento delle rivendite, accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione alle esigenze del consumo, e riferisce all'Ispettorato compartimentale su tutte le mancanze che i rivenditori commettano o delle quali sia comunque venuto a conoscenza.
Coadiuva l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto Ispettorato, e di denunziare alla Guardia di finanza, tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque a conoscenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-25