Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo III

Art. 22

Divieto di vendere generi avariati Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.

In vigore dal 6 gen 1959
Divieto di vendere generi avariati Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita. Il gestore è tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare: a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrità anche durante il trasporto; b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale; c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-22

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