Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo III
Art. 22
Divieto di vendere generi avariati Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.
In vigore dal 6 gen 1959
Divieto di vendere generi avariati
Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.
Il gestore è tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare:
a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrità anche durante il trasporto;
b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale;
c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-22