Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo III

Art. 26

Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione dette pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative.

In vigore dal 6 gen 1959
Il gestore, con le modalità stabilite dalla Direzione generale, attende, quale contabile delegato, alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie relative ai procedimenti per violazioni alle norme sul monopolio, cura la vendita delle cose confiscate e la ripartizione dei proventi relativi, adempie ad ogni altra incombenza che le norme sul servizio del contenzioso demandano all'Amministrazione dei monopoli. Introita le pene pecuniarie disciplinari comminate ai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, effettuandone la contabilizzazione ed il versamento nei modi prescritti dalla Direzione generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-26

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