Art. 6
In vigore dal 5 mar 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 99. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;81#art-6