Art. 4

In vigore dal 5 mar 1958
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 9 febbraio 1960, il ferro-manganese carburato e i sottoindicati semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile che formano oggetto del mercato comune, provenienti con certificato di libera pratica dagli altri Paesi membri della Comunità, ma che non risultino originari di detti Paesi in base alla presentazione di certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti nelle forme prescritte, saranno sottoposti a dazio sul valore nella misura di seguito indicata: a) 5% per il ferro-manganese carburato di provenienza dalla Francia; 6% per il ferro-manganese carburato di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda; b) 1% per i blumi, le billette, le bramme e i bidoni, altri, non placcati, per i larghi piatti non placcati, per la vergella, le barre e i profilati non forati, laminati o estrusi a caldo, non placcati, di provenienza dalla Francia; c) 3% per gli sbozzi in rotoli per lamiere, anche placcati, di provenienza dalla Francia; d) 4% per tutti i semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile, ad esclusione soltanto dei profilati forati, di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda.
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Art. 4 Nuovo regime daziario applicabile per i prodotti carbosiderurgici dal 10 febbraio 1958. — Testo vigente | Portale Normativo