Art. 3
In vigore dal 5 mar 1958
A decorrere dal 10 febbraio 1958 sono abrogati i dazi di cui ai decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, 2 febbraio 1957, 16 aprile 1957 e 8 giugno 1957.
Dalla stessa data i minerali di ferro o di manganese, i rottami e gli altri prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, che risultano precisati con la sigla "C" apposta a fianco di essi nell'unita tabella, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera, pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, sono ammessi in esenzione da dazio; e gli stessi prodotti, importati da detti Paesi senza certificato di libera pratica o da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono sottoposti al dazio indicato nell'unita tabella a fianco di ciascun prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;81#art-3