Art. 5
In vigore dal 5 mar 1958
Il regime daziario di cui agli del decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1175, resta applicabile, a non oltre la data di scadenza ivi stabilita, per le ghise ematiti da affinazione, greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-a-1), per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-c-1), per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (voce 73.08-a-1), per le lamiere magnetiche, aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I), con l'osservanza delle modalità e limitazioni previste dallo stesso provvedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;81#art-5