Art. 2

In vigore dal 1 ott 1957
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-30;813#art-2

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Art. 2 Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario. — Testo vigente | Portale Normativo