DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 813·30 luglio 1957
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario.
Vigente dal 16 settembre 1957 3 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva
Art. 2Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio
Art. 3La Cassa di risparmio di Roma dovrà assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo