Art. 3
In vigore dal 1 ott 1957
La Cassa di risparmio di Roma dovrà assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione di almeno L. 400 milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1957
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 Settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 127. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-30;813#art-3