Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 ott 1957
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-30;813#art-2