Art. 4
In vigore dal 19 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957, conformemente al n. 9 del Memorandum d'intesa di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957.
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 54. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;914#art-4