Art. 4

In vigore dal 19 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957, conformemente al n. 9 del Memorandum d'intesa di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957. Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 54. - RELLEVA
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Art. 4 Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro, concluso in Roma il 29 marzo 1957. — Testo vigente | Portale Normativo