Art. 2
In vigore dal 19 ott 1957
Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto occorre per il trasferimento allo Stato delle somme in danaro, in titoli o in valute che risultino attualmente disponibili e di quelle che si renderanno disponibili in seguito, sui conti speciali già intestati al Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, sia per i proventi già riscossi per effetto di tale liquidazione che per quelli che verranno in seguito realizzati in dipendenza dell' del suindicato Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;914#art-2