Art. 3

In vigore dal 19 ott 1957
Le funzioni già di competenza del Comitato internazionale di cui all' del presente decreto, trasferite a favore del Governo italiano, saranno esercitate dal Ministro per il tesoro, che avrà competenza a provvedere anche in ordine alle disposizioni di cui a tutti gli altri paragrafi del Memorandum stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;914#art-3

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