Art. 1

In vigore dal 19 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1917;. Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato in Roma il 29 marzo 1957.
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