Art. 4

In vigore dal 11 ott 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza per venti anni, come in essa previsto, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi stabiliti, il posto di cui al precedente resterà senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 160. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;850#art-4

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Art. 4 Approvazione della convenzione, stipulata in Padova il 4 dicembre 1956, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo