Art. 1

In vigore dal 11 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Padova il 29 ottobre 1940 tra quella Università e l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni di Roma per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, convenzione tacitamente prorogata fino al 31 ottobre 1960; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concetto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 4 dicembre 1956, con la quale la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, subentrando ad ogni effetto all'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni in Roma dal 1° novembre 1956, ha assunto tutti gli oneri relativi al mantenimento del posto di professore di ruolo di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, istituito con il regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, citato nelle premesse.
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