Art. 3
In vigore dal 11 ott 1957
Le somme di cui al precedente articolo dovranno affluire al cap. 120, art. 13, capo X, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;850#art-3