Art. 3

In vigore dal 11 ott 1957
Le somme di cui al precedente articolo dovranno affluire al cap. 120, art. 13, capo X, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;850#art-3

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