Art. 2
In vigore dal 11 ott 1957
A maggior chiarimento di quanto disposto agli dell'annessa convenzione, viene stabilito che l'Università di Padova verserà annualmente allo Stato, non soltanto l'ammontare complessivo della spesa relativa al posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, bensì anche l'importo aggiuntivo del 20% della predetta spesa che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si è impegnata a corrispondere, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-30;850#art-2