Titolo IV

Art. 34

Visite di controllo durante l'aspettativa

In vigore dal 27 ago 1957
L'Amministrazione può, in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dallo . Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorità dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-34

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