Titolo IV

Art. 33

Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa

In vigore dal 27 ago 1957
I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-33

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