Titolo IV

Art. 31

Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio

In vigore dal 27 ago 1957
L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-31

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