Titolo IV

Art. 32

Visita di controllo

In vigore dal 27 ago 1957
L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dello impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato, le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato. Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-32

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