Titolo I
Art. 14
Applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova.
In vigore dal 27 ago 1957
L'impiegato, durante il periodo di prova, deve essere applicato almeno a due diversi servizi, per un periodo, in ciascuno, non minore di due mesi.
Il capo di ciascun servizio al quale l'impiegato viene applicato, al termine del periodo di applicazione, redige una relazione sul comportamento, sull'attitudine sul grado di operosità e di cultura dimostrati dall'impiegato e la trasmette al capo dell'ufficio del personale.
Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, il capo dell'ufficio del personale sottopone le predette relazioni con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione ai fini del giudizio prescritto dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-14