Titolo I

Art. 9

Esito delle prove di esame

In vigore dal 27 ago 1957
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-9

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