Titolo II
Art. 18
Rinvio od interruzione del congedo ordinario
In vigore dal 27 ago 1957
Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato può rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-18