Titolo II
Art. 15
Gerarchia ed anzianità
In vigore dal 27 ago 1957
La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-03;686#art-15