Art. 5
In vigore dal 20 giu 1957
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da uno dei funzionari di cui al seguente n. 1, da lui delegato, ed è composto da:
1) due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
3) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
4) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
5) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle Associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.
Qualora se ne presenti la necessità, il presidente, ha la facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.
Le mansioni di segreteria del Comitato sono affidate a due funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno di qualifica non inferiore al direttore di sezione e l'altro non inferiore a consigliere di 1ª classe.
Il Comitato può eleggere nel proprio seno dei Sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente regolamento.
Ai componenti del Comitato sono corrisposte per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO -
MEDICI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;367#art-5