Art. 3

In vigore dal 20 giu 1957
Per ottenere i premi le ditte interessate devono presentare entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - domanda corredata di un riepilogo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario. A detta domanda devono essere allegate in visione le fatture o copia delle stesse - che saranno restituite alle ditte interessate dopo l'esame da parte del Comitato - specificanti: a) le pubblicazioni spedite; b) il destinatario e la località di destinazione; c) il prezzo normale di vendita. Ogni singola fattura deve essere vistata per conferma dalla dogana o corredata, per gli stampati spediti con il sistema dei "sottofascia", della ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione per raccomandata o della indicazione della pagina del registro di esportazione bollato sul quale la fattura è stata iscritta. Il Comitato può richiedere la presentazione di ogni altro eventuale documento che, di volta in volta, ritenga necessario ai fini dell'erogazione dei premi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;367#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo