Art. 2
In vigore dal 20 giu 1957
I premi sono commisurati al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura, italiana all'estero, tenuto conto anche delle esigenze dei Paesi di destinazione.
L'entità dei premi è determinata dal Comitato di cui all', secondo i criteri indicati al comma precedente ed entro la misura massima del 30 per cento del prezzo normale di vendita al pubblico risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei.
Per i lavori grafici forniti a clienti stranieri, la misura massima dei premi non può superare il 5 per cento del prezzo fatturato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;367#art-2