Art. 1
In vigore dal 20 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Gli editori, i librai e gli industriali grafici, i quali esportino libri, testi di musica e altri prodotti editoriali o grafici, anche di autori stranieri, che contribuiscano alla diffusione della cultura italiana, possono conseguire, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1311, premi speciali di incoraggiamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;367#art-1