Art. 4

In vigore dal 11 giu 1957
Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria è effettuata dai funzionari medici di ruolo in sott'ordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato, che rilasciano all'interessato apposito certificato redatto secondo il modello allegato al presente decreto. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, al capo dell'Ispettorato sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio. Le spese inerenti agli accertamenti medici in questione sono a carico degli interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MORO - CASSIANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
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