Art. 3
In vigore dal 11 giu 1957
Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneità fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-19;332#art-3