Art. 3

In vigore dal 11 giu 1957
Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneità fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-19;332#art-3

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Art. 3 Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali. — Testo vigente | Portale Normativo