Art. 1

In vigore dal 11 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 21, 133 e 134 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 41, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 162 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa; Decreta: . Gli accertamenti sanitari, ai quali è soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.
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