Art. 1
In vigore dal 11 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 21, 133 e 134 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 41, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 162 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa;
Decreta:
.
Gli accertamenti sanitari, ai quali è soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-19;332#art-1