Art. 2

In vigore dal 11 giu 1957
Il riconoscimento del requisito dell'idoneità fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti. L'accertamento dell'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella B annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-19;332#art-2

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