Art. 6

Ministero della pubblica istruzione.

In vigore dal 5 ago 1960
I ruoli organici, delle carriere di concetto ed esecutiva dei Provveditorati agli studi di cui ai quadri 31/a e 51/a annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli indicati nelle tabelle A e C di cui all'allegato VI ai presente decreto. Per i servizi amministrativi dei Provveditorati agli studi è istituito il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo in conformità alla tabella B di cui all'allegato VI al presente decreto. Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle qualifiche di primo segretario, di segretario, di segretario aggiunto e di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto di cui alla predetta tabella B possono essere conferiti, nel limite di metà dei posti di organico previsti per ciascuna delle predette qualifiche, mediante concorso per titoli cui sono ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma di istituto secondario di secondo grado, e che rivestono qualifica corrispondente o equiparata, nel trattamento economico, a quella cui intendono accedere. I vincitori del concorso saranno inquadrati nella nuova qualifica secondo l'ordine di graduatoria, conservando l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza. L'organico dei direttori didattici di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, è stabilito in 2371 posti dal 1° ottobre 1957, in 2621 posti dal 1° ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1° ottobre 1959. Ferme restando le disposizioni di carattere speciale che regolano le destinazioni di personale insegnante nella posizione di comando, il personale insegnante che attualmente non presta servizio nelle scuole, salve le eccezioni predette, deve essere restituito all'insegnamento, per un terzo dal 1° luglio 1957, per un altro terzo dal 1° luglio 1958 e per il rimanente dal 1° luglio 1959.

Note all'articolo

  • La L. 29 giugno 1960, n. 696 ha disposto (con l'articolo unico) che "i termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1° luglio 1961".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362#art-6

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