Art. 3
Ministero dell'interno.
In vigore dal 11 mar 1958
Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro 8/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello di cui all'allegato II al presente decreto.
Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in conformità all'allegato III al presente decreto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1958, N. 43.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362#art-3