Art. 3

Ministero dell'interno.

In vigore dal 11 mar 1958
Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro 8/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello di cui all'allegato II al presente decreto. Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in conformità all'allegato III al presente decreto. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1958, N. 43. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362#art-3

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Ministero dell'interno. (Art. 3 Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali.) — Testo vigente | Portale Normativo