Art. 2
Ministero degli affari esteri.
In vigore dal 19 giu 1957
I ruoli organici di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, sono sostituiti da quelli stabiliti con le tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto. Nei posti di consigliere commerciale di 2ª classe del ruolo di cui alla tabella C resta assorbito il posto in soprannumero istituito ai sensi dell' del regio decreto 4 marzo 1940, n. 153.
Il ruolo organico del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, è stabilito in conformità alla tabella F dell'allegato I al presente decreto.
Il ruolo organico del personale degli uffici commerciali all'estero di cui al quadro 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello stabilito con la tabella G dell'allegato I al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362#art-2