Art. 10
In vigore dal 19 giu 1957
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1957, salva la diversa decorrenza stabilita dagli , ultimo comma, e 6, quarto e quinto comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1957.
GRONCHI
SEGNI - MARTINO -
TAMBRONI - MORO -
MEDICI - TAVIANI -
ROSSI - ROMITA -
CORTESE - BRASCHI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 1° giugno 1957, addì 3 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 20. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362#art-10