Capo II

Art. 92

Sospensione cautelare facoltativa

In vigore dal 9 feb 1957
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima, dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata, e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell', non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell', il provvedimento di sospensione. All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-92

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