Titolo VII
Art. 88
Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato destituito ai sensi dell' e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva allo atto della destituzione.
Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva, alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell' e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell' e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-88