Titolo VIII›Capo I
Art. 125
Trattamento di quiescenza
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-125